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In base al Decreto Ministeriale n. 666 e 741 del 14 Settembre 1994, l’attività di fisioterapista può essere definita una professione sanitaria riabilitativa, non rientrando nella definizione di professione non organizzata in ordini o collegi.

I requisiti per svolgere l’attività di fisioterapista, invece, sono trascritti all’ interno della Legge 443/85 ovvero la Legge quadro per l’artigianato che determina come, dal punto di vista professionale, il fisioterapista debba essere istruito per praticare le sue mansioni, ossia in possesso di un diploma universitario di fisioterapista/terapista della riabilitazione.

 

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Fisioterapista libero professionista tasse: il profilo della professione

Il lavoro del fisioterapista come qualunque altra attività lavorativa può essere esercitata sia tramite forme di subordinazione che tramite la libera professione.

La scelta di svolgere il proprio lavoro da dipendente o da libero professionista, naturalmente ha dei pro e dei contro.

Da una parte, infatti, il lavoro subordinato non può dare adito a nessuna problematica riguardo l’applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto ma dall’altro, il libero professionista svolge un’attività fiscale che appare più controversa in qualità di operatore extra moenia e intra moenia, ovvero svolge le attività di libera professione medica fuori o all’interno dalle strutture ospedaliere pubbliche.

I principali aspetti della professione

Come già visto nei precedenti articoli, il fisioterapista può svolgere il proprio lavoro sia come lavoratore dipendente che come libero professionista.

A seconda della decisione, naturalmente, gli aspetti giuridici che determinano i vari aspetti della professione cambiano così come la disciplina di riferimento.

Prendendo in riferimento il lavoratore dipendente, la questione che si pone come elemento determinante per il contratto dipendente è il contratto di lavoro nonché la norma penalistica conseguente ai reati commessi dalla dipendenza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, il libero professionista, le questioni più complicate da affrontare si attengono soprattutto sugli aspetti fiscali come l’apertura della partita iva e la scelta del regime fiscale ( il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi o il regime ordinario) così come la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Così come i lavoratori dipendenti, anche il libero professionista deve porre attenzione agli aspetti di rilevanza penale ed esserne ben informato, in quanto rappresentando un servizio di pubblica necessità, potrebbe commettere il reato di omissione del referto.

Entrambi gli sbocchi della professione trasformano la responsabilità civile in uno strumento efficace attraverso il quale sia per i liberi professionisti che i dipendenti ritengano un obbligo la stipulazione di una polizza assicurativa e, sotto il profilo penalistico, oltre ai reati che chiunque può commettere, è posto in rilievo la norma che protegge la professione dell’esercizio abusivo.

Il regime forfettario

Per i professionisti in Fisioterapia, il regime dei minimi venne da sempre prescelto come la soluzione migliore per coloro che desideravano aderire ad un regime fiscale agevolato.

Nel 2015, però, questa consuetudine fiscale venne sostituita dal Regime Forfettario che, da quel momento, si trasformò nell’unico Regime Agevolato.

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Il regime tributario generale dei contribuenti minimi

Il laureato che decide di intraprendere la professione di fisioterapista come libero professionista ha l’obbligo di costituirsi lavoratore autonomo e aprire la partita iva.

La prima questione, però, che il soggetto è tenuto ad affrontare è la scelta del regime fiscale al quale aderire.

Cercando di semplificare il più possibile le attività da svolgere in maniera tale da rendere questa guida un concreto aiuto, proviamo ad identificare quali sono le azioni da svolgere per trasformarsi nei datori di lavoro di noi stessi.

Chi ha intenzione di intraprendere un’attività in autonomia dovrà valutare se contribuire la propria tassazione seguendo la classica regolamentazione dettata dal reddito (la cosiddetta imposta sul valore aggiunto) oppure aderire al regime dei contribuenti minimi.

Il regime dei contribuenti minimi è un metodo fiscale agevolato adattabile da tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge.

È possibile accedere al sistema di vantaggio dei contribuenti minimi solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo (o che l’abbiano già fatto dopo il 31 dicembre 2007) e che abbia questi requisiti:

  • Non deve avere conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000,00 euro, limite che non deve essere superato neanche se è il proseguimento di un’attività precedente di un’ altro professionista ( come nel caso del subentro nella gestione dell’impresa);
  • Il professionista non deve avere lavoratori dipendenti o collaboratori (neanche tramite un contratto a progetto);
  • Non deve aver erogato cessioni all’esportazione né erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

Un’altra condizione per poter usufruire di questo regime agevolato, è il comportamento assunto nell’ultimo triennio:

  • Il professionista non deve aver acquistato beni strumentali per un ammontare superiore a 15 mila euro, anche mediante contratti di appalto e locazione;
  • Non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa sia in forma associata che familiare;
  • Il lavoro realizzato non può essere una prosecuzione dell’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Fisioterapista libero professionista tasse: i vantaggi dei contribuenti minimi

Il regime fiscale dei contribuenti minimi, trasformatosi in una delle principali scelte fatta dai professionisti nell’ambito sanitario, garantisce grandi vantaggi sia a livello fiscale che contabile.

Nello specifico:

  • La riduzione delle tasse. Tutti i professionisti che aderiscono a questo regime fiscale possono godere di una tassazione ridotta. Nel regime Forfettario,infatti, è garantita una imposizione fiscale IRPEF pari al 5% per i primi 5 anni di attività e dal sesto anno, invece, potrà aumentare sino al 15%. Sicuramente, appare una situazione molto vantaggiosa nel confronto con gli altri regimi fiscali che vacilleranno, invece, dal 23 al 42 %;
  • L’ esenzione dall’ IVA . Coloro che scelgono il regime fiscale dei contribuenti minimi sono esenti dall’IVA e dalla presentazione della Dichiarazione IVA trimestrale ed annuale;
  • Esenzione dalla Ritenuta d’ Acconto. I contribuenti che accettano il regime fiscale dei contribuenti minimi sono esenti dalla Ritenuta d’ Acconto e le somme rendicontate non saranno, quindi, soggette nè a limiti né a trattenute.

Molte semplificazioni contabili. Oltre ai vantaggi fiscali, i contribuenti minimi possono godere di molti vantaggi contabili. Saranno esonerati dalla compilazione degli Studi di Settore, dall’invio dello Spesometro e dalla registrazione delle Fatture. L’unico elemento che rimarrà invariato sarà l’obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture.

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